Premi di produttività: detassazione confermata anche per il 2024

La legge di Bilancio 2024 conferma al 5%, anche per il 2024, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività erogati dal datore di lavoro ai propri dipendenti. In particolare, la detassazione si applica ai premi di risultato corrisposti in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali, in relazione ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione e alle somme pagate a titolo di partecipazione agli utili, entro il limite complessivo di 3.000 euro annui. L’imposta sostitutiva nella misura del 5% si applica però solo in presenza di determinati requisiti soggettivi. Quali sono?

Anche per l’anno 2024, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività sarà confermata al 5%. E’ quanto previsto nella legge di Bilancio 2024.

La tassazione sostitutiva dei premi di risultato

La legge di Bilancio prevede per il 2024 la conferma del dimezzamento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato erogati dal datore di lavoro ai propri dipendenti.

Per rinforzare il potere di acquisto dei lavoratori dipendenti, già sensibilmente eroso dai rincari e, al contempo, per incrementare la produttività sul lavoro, la tassazione sostitutiva ordinariamente prevista nella misura del 10% sul totale dei premi di risultato erogati nel limite massimo di 3.000 euro annui, è stata ridotta al 5% per l’anno 2023.

Si ricorda che la disciplina in esame, trova la sua fonte nell’art. 1, commi da 182 a 191 della legge n. 208/2015 che dispone l’applicazione di un particolare regime fiscale per le fattispecie “la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione” mediante l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, regionale e comunale, con aliquota del 10%. In tal modo il lavoratore beneficia di una tassazione ridotta in luogo di quella ordinaria che sconta le aliquote IRPEF a partire dal 23% in base ai diversi scaglioni di reddito, oltre le addizionali. L’ammontare dei premi di produttività erogati in eccedenza rispetto ai limiti concorrono, invece, a formare il reddito complessivo del lavoratore e sono sottoposti a tassazione ordinaria.

L’agevolazione si applica esclusivamente al settore privato e spetta anche ai datori di lavoro non imprenditori e alle Agenzie di somministrazione, anche quando i dipendenti prestino attività nelle Pubbliche Amministrazioni.

L’art. 1, comma 63 della legge n. 197/2022, ha previsto l’applicazione di un’aliquota ridotta al 5% (in luogo del 10%) per i soli premi erogati nell’anno 2023, ferme restando le condizioni previste dalla norma e alle quali accenneremo in seguito. Ricordiamo brevemente che l’imposta sostitutiva è applicabile a condizione che le somme siano corrisposte in esecuzione di contratti aziendali o territoriali di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali ed i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalle rappresentanze sindacali unitarie.

Contrattazione di secondo livello e indicazioni dell’Agenzia delle Entrate

L’attribuzione di tali somme ai lavoratori deve avvenire in correlazione a incrementi di produttività misurabili, come previsto dalla procedura di deposito degli accordi di cui all’art. 5 del D.M. 25 marzo 2016, alla fine del periodo definito congruo dall’accordo collettivo, in riferimento ad almeno uno degli indicatori prescelti.

L’art. 14 del D.Lgs. n.151/2015, infatti, stabilisce che le agevolazioni legate alla stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali siano riconosciute a condizione che questi vengano depositati in via telematica. Tale adempimento è necessario a prescindere dal tipo di agevolazione che può essere di natura fiscale, contributiva o di altro genere. Tra le principali indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, vale la pena evidenziare che l’azienda può comunque recepire il contratto stipulato con le articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, seppur esterne all’azienda (contratto collettivo territoriale di settore) per applicare l’imposta sostitutiva sui premi di risultato erogati e, in assenza di tale contratto, è possibile adottare il contratto territoriale che ritiene maggiormente conforme alla propria realtà. Ad ogni modo, tali contratti devono individuare i criteri di misurazione degli incrementi il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati.

L’Agenzia delle Entrate ha altresì specificato che l’obiettivo fissato per l’erogazione dei premi di produttività in un gruppo di imprese deve essere realizzato dalla singola azienda che eroga il premio di risultato e non a livello collettivo; inoltre, è sempre necessario l’accordo collettivo nella fissazione degli obiettivi, non potendo considerare sufficiente un semplice regolamento aziendale (Risposta a interpello n. 265/2022).

Si aggiunge che la detassazione dei premi di produttività è applicabile per il periodo dell’anno successivo all’accordo che rileva l’incremento (Risposta a interpello n. 456/2019). Riguardo ai concetti di variabilità e incrementalità del risultato, per l’applicazione della tassazione sostitutiva sui premi di produttività, il riferimento alla variabilità deve assumere il connotato dell’incertezza dell’erogazione del premio, ossia non deve essere intesa come gradualità dell’erogazione in base al raggiungimento degli obiettivi definiti nell’accordo di secondo livello.

Gli indicatori appositamente individuati devono essere verificati in modo obiettivo e devono attestare che il risultato conseguito dall’azienda sia incrementale rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo di maturazione del premio. E’ necessario che nell’arco di un periodo congruo definito nell’accordo collettivo, si realizzi l’incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione richiamati dalla norma e che tale incremento possa essere verificato con indicatori numerici definiti dalla stessa contrattazione collettiva (Agenzia delle Entrate circ. 15 giugno 2016, n. 28/E; circ. 29 marzo 2018, n. 5/E; risol. 19 ottobre 2018, n. 78/E).

Si precisa che all’atto della valutazione e della verifica del requisito incrementale, l’azienda deve tenere conto anche dei parametri adottati con eventuali accordi integrativi; ciò accade, in particolare, al verificarsi di circostanze eccezionali a cui consegue la variazione dei citati parametri (ad esempio nel periodo della pandemia). A riguardo, si segnala la risoluzione n. 36/E/2020, con cui l’Agenzia delle Entrate precisa che l’azienda può applicare l’imposta sostitutiva sotto la propria responsabilità circa l’effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per la tassazione agevolata.

Premi di risultato

La detassazione si applica ai premi di risultato corrisposti in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali come già specificato, in relazione ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione e alle somme pagate a titolo di partecipazione agli utili, entro il limite complessivo di 3.000 euro annui, assunti al lordo della ritenuta fiscale dal 5% ed al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie.

Si evidenzia che la soglia è elevata a 4.000 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori (dal 24 aprile 2017, ferma restando l’applicazione dell’aliquota agevolata sul limite di 3.000 euro, è prevista una riduzione dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro e la decontribuzione totale per il lavoratore su una quota annua di premio agevolabile non superiore a 800 euro). Tale meccanismo prevede la partecipazione dei lavoratori attraverso schemi organizzativi orientati ad accrescere la motivazione del personale e a coinvolgerlo in modo attivo nei processi di innovazione, realizzando incrementi di efficienza, produttività e di miglioramento della qualità della vita e del lavoro, mediante interventi e opinioni che, nel contesto specifico, siano considerate di pari livello, importanza e dignità di quelle espresse dai responsabili aziendali al fine di favorire l’impegno “dal basso” per migliorare la produttività e la qualità del lavoro (cfr. Agenzia delle Entrate Circ. 28 giugno 2016, n. 28). Il coinvolgimento paritetico dei lavoratori trova la sua formalizzazione in un apposito Piano di Innovazione elaborato dal datore di lavoro in conformità alle indicazioni del contratto collettivo.

Requisiti soggettivi per la detassazione

L’imposta sostitutiva nella misura del 5% si applica solo in presenza di determinati requisiti soggettivi: uno di natura qualitativa, costituito dalla natura del reddito prodotto, l’altro di natura quantitativa, individuato nel limite reddituale.

Per quanto concerne il primo requisito, l’agevolazione riguarda il solo settore privato e si rivolge ai percettori di reddito di lavoro dipendente; l’ulteriore requisito soggettivo, di carattere reddituale, prevede che il dipendente beneficiario del premio non abbia conseguito un reddito di lavoro dipendente superiore ad 80.000 euro nell’anno precedente, comprensivo di somme soggette ad imposta sostitutiva, pensioni ed assegni equiparati, redditi di lavoro dipendente riconducibili ad un’attività di lavoro svolta all’estero, anche se non tassati in Italia.

Non beneficiano della detassazione i titolari di redditi di lavoro assimilato (art. 50, TUIR), i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 D.Lgs. n. 165/2001 e i lavoratori dipendenti distaccati all’estero qualora la retribuzione premiale sia assorbita dalla tassazione convenzionale ex art 51, comma 8-bis del TUIR (cfr. Agenzia entrate, circolare n. 28/2016, paragrafo 1.1.2)

La tassazione agevolata, salvo rinuncia scritta del lavoratore, spetta se nell’anno precedente non sia stato conseguito alcun reddito di lavoro dipendente e nelle ipotesi in cui il limite degli 80.000 euro sia stato superato per effetto del conseguimento di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente, compresi i redditi ad essi assimilati.

Si ricorda, infine, che il lavoratore ha facoltà di chiedere la conversione dei premi di risultato in welfare aziendale, ossia in somme e valori che non concorrono alla determinazione del reddito imponibile (art. 51, commi 2 e 3 ultimo periodo).